NPL e valutazione del rischio: la previsione di recupero nella due diligence e nella gestione del credito – Avv. Alberto Rossi, WeLex




Come recuperare un credito insoluto. Guida operativa per il recupero crediti delle PMI: strumenti, tempi e strategie per tutelare la liquidità.

Le fatture non pagate sono uno dei problemi più diffusi tra le piccole e medie imprese italiane. Un credito insoluto non è solo un mancato incasso è liquidità sottratta all’operatività, tempo perso in solleciti e, spesso, un rapporto commerciale che si deteriora. La buona notizia è che l’ordinamento italiano offre strumenti rapidi ed efficaci per il recupero crediti, soprattutto se si agisce con tempestività e metodo.
In questa guida spieghiamo, passo dopo passo, come recuperare un credito insoluto: dalla fase stragiudiziale al decreto ingiuntivo, fino all’esecuzione forzata, con un’attenzione particolare alle esigenze delle PMI che operano a Milano e nel resto della Lombardia.

1)Prima regola: agire subito (e con le prove in ordine)
Il tempo gioca contro il creditore. Più un credito “invecchia”, più diminuiscono le probabilità di incasso. Il debitore può aggravare la propria situazione patrimoniale, accedere a procedure concorsuali o semplicemente rendersi irreperibile. Inoltre, i crediti si prescrivono: il termine ordinario è di dieci anni, ma per alcune categorie (ad esempio canoni e forniture periodiche) i termini sono più brevi.
Prima di attivarsi, è essenziale verificare di avere una documentazione completa: contratto o conferma d’ordine, fatture, documenti di trasporto firmati, e-mail e corrispondenza, eventuale estratto autentico delle scritture contabili. Questi documenti sono la base sia della trattativa sia dell’eventuale azione giudiziale.

2) La fase stragiudiziale: sollecito e diffida ad adempiere
Nella maggior parte dei casi il recupero del credito inizia — e spesso si conclude — fuori dal tribunale. Un sollecito formale, seguito da una lettera di diffida redatta da un avvocato e inviata tramite PEC o raccomandata, produce due effetti importanti: interrompe la prescrizione e costituisce formalmente in mora il debitore, facendo decorrere gli interessi.
Per i rapporti tra imprese si applicano gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: un tasso significativamente più alto di quello legale, che rappresenta un concreto incentivo al pagamento e un legittimo ristoro per il creditore.
La diffida firmata da uno studio legale ha inoltre un effetto psicologico non trascurabile: segnala al debitore che il creditore è pronto ad agire in giudizio. Nella nostra esperienza, una parte rilevante dei crediti commerciali viene incassata in questa fase, senza costi giudiziali.

3) Il decreto ingiuntivo: lo strumento principe per le PMI
Se la fase stragiudiziale non produce risultati, lo strumento più rapido ed economico è il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.). Si tratta di un procedimento “monitorio”. Il giudice, sulla base della prova scritta del credito (fatture ed estratto autentico delle scritture contabili sono in genere sufficienti tra imprese), emette un ordine di pagamento senza sentire preventivamente il debitore.
Il debitore ha 40 giorni dalla notifica per pagare o proporre opposizione. In assenza di opposizione, il decreto diventa definitivo e vale come titolo esecutivo. In presenza dei presupposti di legge, è inoltre possibile chiedere la provvisoria esecuzione immediata, ad esempio quando il credito è fondato su assegni, cambiali o documenti sottoscritti dal debitore.
Per le imprese lombarde, la competenza territoriale spetta di regola al tribunale del luogo del debitore o del luogo di adempimento dell’obbligazione: per molte PMI milanesi questo significa poter agire davanti al Tribunale di Milano, una delle sedi più efficienti d’Italia nel contenzioso commerciale.

4) Dal titolo esecutivo al pignoramento

Ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto, sentenza, assegno o cambiale protestati), se il debitore continua a non pagare si passa all’esecuzione forzata, che si apre con la notifica dell’atto di precetto: un’intimazione a pagare entro dieci giorni.
Decorso inutilmente il termine, il creditore può procedere al pignoramento, scegliendo la forma più efficace in base al patrimonio del debitore:
– Pignoramento presso terzi: si aggrediscono i crediti del debitore verso banche o clienti; è spesso la via più rapida ed efficace per i crediti commerciali.
– Pignoramento mobiliare: ha ad oggetto beni mobili, macchinari e merci presenti presso la sede del debitore.
– Pignoramento immobiliare: indicato per crediti di importo rilevante, quando il debitore è proprietario di immobili.
Uno strumento decisivo, spesso sottovalutato, è la ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.): su autorizzazione, l’ufficiale giudiziario accede alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, rapporti finanziari) per individuare conti correnti e crediti del debitore. Questo consente di indirizzare il pignoramento dove ci sono effettivamente risorse, evitando azioni esecutive a vuoto.

5) E se il debitore è in crisi o insolvente?
Quando il debitore accede a una procedura di composizione della crisi o viene dichiarata la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento, secondo il Codice della crisi d’impresa), le azioni esecutive individuali si bloccano e il creditore deve presentare domanda di ammissione al passivo entro i termini previsti. È una fase tecnica, con scadenze rigide, in cui l’assistenza legale è determinante per non perdere il diritto al riparto.
Anche per questo è utile, prima di concedere dilazioni o forniture rilevanti, effettuare una valutazione preventiva della solvibilità del cliente: visure, protesti e bilanci raccontano molto della capacità di pagamento di una controparte.

6) Quanto costa e quanto conviene: valutare il recupero
Un’azione di recupero crediti ben impostata ha costi contenuti e in larga parte ribaltabili sul debitore: le spese legali della fase monitoria ed esecutiva vengono infatti liquidate dal giudice a carico della parte inadempiente. La vera valutazione da fare, insieme al proprio legale, riguarda la solvibilità del debitore: agire contro un soggetto privo di patrimonio genera solo costi. Un’analisi preliminare consente di decidere se procedere, transigere o accantonare prudenzialmente il credito, anche ai fini fiscali della deducibilità della perdita.

In sintesi: la checklist per la tua PMI
Conserva e organizza contratti, fatture, DDT e corrispondenza fin dall’inizio del rapporto.
Non lasciare invecchiare il credito: sollecita subito e per iscritto.
Invia una diffida legale via PEC: interrompe la prescrizione e fa decorrere gli interessi ex D.Lgs. 231/2002.
Se il debitore non paga, valuta il decreto ingiuntivo: rapido, economico ed efficace.
Prima di pignorare, individua i beni aggredibili con la ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c.
Verifica sempre la solvibilità del debitore prima di investire in un’azione esecutiva.

Hai un credito insoluto da recuperare?
Lo Studio Welex assiste PMI e imprenditori nel recupero crediti a Milano e in tutta la Lombardia, dalla diffida stragiudiziale all’esecuzione forzata, con un approccio orientato al risultato e alla sostenibilità dei costi. Contattaci per una prima valutazione del tuo credito: analizzeremo la documentazione e ti indicheremo la strategia più efficace per il tuo caso.




Il contratto di mutuo e il piano di ammortamento

 

Il Contratto di mutuo

Il mutuo è il contratto tipico disciplinato dall’art. 1813 (e seguenti) del Codice Civile col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. La singolarità del mutuo è che con il contratto si trasferisce anche la proprietà dei beni dal mutuante al mutuatario. Nel diritto bancario, invece, il “mutuo” consiste per lo più in una forma di finanziamento a medio e lungo termine, convenzionalmente superiore ai 18 mesi, erogata a favore di famiglie ed imprese.

Le garanzie collegate ai finanziamenti a medio  lungo termine

I finanziamenti a medio e lungo termine sono assistiti, nella prassi, da garanzia ipotecaria a favore della Banca anche in considerazione del fatto che per lo più sono correlati, in modo diretto o indiretto, alla ristrutturazione e/o all’acquisto di beni immobili acquisendo in tal modo la denominazione di mutuo ipotecario o, in alcuni casi, di mutuo fondiario (se presenta  le caratteristiche di cui alla disciplina speciale sul credito fondiario di cui all’art. 38 T.U.B.).

L’ipoteca è una garanzia costituita sul bene che attribuisce al creditore il diritto di espropriazione a tutela del suo credito e la possibilità di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato. L’ipoteca può avere ad oggetto i beni del debitore o di un terzo che vi acconsenta purché iscritti nei pubblici registri immobiliari o automobilistici o navali.

L’ipoteca si divide in tre categorie:

Si ha ipoteca volontaria quando viene costituita per effetto di un contratto fra il creditore e il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte o tramite un atto unilaterale volontariamente a garanzia di un credito pregresso oppure sulla scorta di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (contratto di mutuo o cambiale).

Si ha ipoteca giudiziale quando la garanzia è costituita in forza di una sentenza, ordinanza o un decreto del  Giudice che rechi condanna al pagamento di una somma di denaro purché dichiarato esecutivo oppure su altri provvedimenti giudiziali cui la Legge abbia attribuito tale effetto.

Si ha, invece, ipoteca legale quando il bene può essere gravato dall’iscrizione nei casi previsti dalla Legge. Sul medesimo bene possono essere iscritte più ipoteche che acquisiscono un “grado” via via crescente in base al momento di iscrizione presso l’ufficio territorialmente competente. Il creditore di primo grado (quello dell’iscrizione più antica) sarà colui che per primo potrà chiedere l’assegnazione del ricavato derivante dall’espropiazione, il secondo sul residuo e, soddisfatto questo, via via gli altri creditori ipotecari prima, e chirografari poi. Salvo che non sia diversamente previsto nell’atto costitutivo l’ipoteca volontaria conserva la sua efficacia per 20 anni, fatto salvo l’ulteriore rinnovo della garanzia da parte del creditore.

Il contratto di mutuo chirografario

Dal mutuo ipotecario e fondiario si distingue il mutuo chirografario (che nella prassi ha un piano di ammortamento tra i 18/36 mesi) che viene erogato sulla scorta del solo merito creditizio non essendo garantito da un’immobile.

Il mutuo chirografario  può essere collegato a garanzie di firma, cambiali, pegno che hanno una durata molto più breve rispetto al mutuo ipotecario. La differenza più rilevante tra la categoria dei mutui ipotecari (e fondiari) rispetto a quelli chirografari è che i primi pur essendo atti di formazione stragiudiziale devono essere redatti in forma di atto pubblico e costituiscono valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 del codice di procedura civile. Questo significa che il creditore potrà agire immediatamente per il recupero coattivo del credito aggredendo il patrimonio del debitore evitando cosi la lunga fase dell’accertamento giudiziale del credito.

I contratti chirografari, invece, possono essere stipulati per semplice scrittura privata, una forma di stipula molto più agevole rispetto a quella dei mutui ipotecari che richiede l’intervento del Notaio, e sono subordinati solo alla (eventuale) tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia per poter agire nei confronti del debitore per il recupero forzoso dei danari oggetto del mutuo il creditore sarà costretto prima ad ottenere la preventiva pronuncia di un Giudice che accerti il diritto di credito per capitale, interessi e spese con conseguenti oneri per spese legali da sostenere anticipatamente in capo al creditore e attesa dei tempi di gestione del fascicolo da parte del Tribunale, prima di poter avviare l’azione di recupero coattivo.

 

Il Piano di ammortamento nei contratti di mutuo

Passiamo ora all’analisi del sistema attraverso il quale vengono modulate e scadenziate le modalità di rimborso del mutuo che, in caso di contenzioso con la Banca, sono sempre l’elemento di analisi fondamentale per valutare il rispetto dei parametri di Legge nell’erogazione del capitale richiesto e del suo rimborso.

Il “piano di ammortamento” non è altro che il piano di rimborso che stabilisce il numero di ratei, la periodicità e il termine con cui deve essere rimborsato il capitale che viene erogato per effetto del mutuo e a cui vanno ad aggiungersi i c.d. “oneri finanziari” che consistono nelle spese di istruttoria della Banca, le (eventuali) spese assicurative, le commissioni dovute e soprattutto il tasso di interesse (fisso o variabile) che costituisce la remunerazione della Banca mutuante.

La pianificazione “standard”  di un piano di ammortamento riporta sempre gli importi scomposti tra la c.d. “quota capitale” il frazionamento della quantità di denaro oggetto di mutuo e la c.d “quota interessi”  che si riferisce al rimborso degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato che può essere definito in misura “fissa” o “variabile”.

E’ opportuno precisare che in tema di contenuto minimo obbligatorio dei contratti è necessario che il testo contrattuale fornisca sin dall’origine un quadro chiaro ed esaustivo del tenore economico dell’obbligazione. Sul punto risulta chiara la lettera dell’art. 117 Testo Unico Bancario co. IV per effetto del quale il contratto deve indicare: “ il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ”.  Detta statuizione costituisce il fondamento dello “ius variandi” delle banche la cui validità viene subordinata ad un onere di forma, consistente nell’approvazione specifica della clausola da parte del cliente.

Le parti possano anche convenire, sin dalla sottoscrizione del contratto, sull’inserimento di principi generali con validità di parametri prefissati e certi, così da disciplinare le future vicissitudini del rapporto (Capriglione, Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, Cedam). Soluzione, questa, accolta anche dalla Banca d’Italia con provvedimento del 24 maggio 1992 secondo cui “non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime”.

Dunque sarà assolutamente legittimo il contratto di mutuo che riporti anche solo i criteri esemplificativi di calcolo del piano di ammortamento ( o come spesso accade l’eventuale formula algebrico matematica con cui deve essere calcolato) purché questo sia stato sottoscritto dai contraenti e accluso al contratto di mutuo al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza bancaria. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato infatti come in capo alla Banca non sussista nemmeno un obbligo di comunicazione vero e proprio verso il cliente, laddove questo abbia preventivamente sottoscritto i parametri a cui sono ancorate le condizioni contrattuali suscettibili di modifica ( su tutte: Cass. Civ. sez. III, 25/11/2002 n. 16568).

A ciò si aggiunga che il piano di ammortamento (per quanto concerne i mutui ipotecari) non deve essere pubblicato nella nota di iscrizione ipotecaria e non c’è norma di legge che faccia espressamente carico di comunicare analiticamente il suo contenuto.

Dunque il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha esclusivamente natura di clausola negoziale con funzione di criterio guida per la determinazione del conteggio senza che, per questo, sussista un obbligo di elaborazione analitica del prospetto di ammortamento al cliente.

 Il piano di ammortamento alla francese

Il piano di ammortamento più diffuso è quello “alla francese” il quale si presenta con rate costanti durante tutta la durata del mutuo. A cambiare è la composizione della rata con quote crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi.  La tipologia di piano di rimborso del mutuo consente di pagare ratei che da un punto di vista finanziario sono composti da una parte di una quota di interessi e dall’altra parte di una quota capitale. Pertanto tale tipo di ammortamento si rende adatto sia che il mutuo richiesto sia a tasso fisso che a tasso variabile. Il piano di rimborso del mutuo sarà suddiviso in rate tendenzialmente omogenee e costanti, fatta eccezione ovviamente per le eventuali fluttuazioni del tasso di interesse nei mutui a tasso variabile.

Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo

a)Quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo)
b) Quota capitale = rata (costante)quota interessi
c)Capitale residuo  = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale

Rata= quota interessi + quota capitale

Dunque il piano di ammortamento alla francese è un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un importo che decresce, e quote capitali crescenti. La rata, in sostanza, è formata da una quota interessi che decresce con il tempo e da una quota capitale che invece cresce. Per questa sua caratteristica, il primo periodo del piano ammortamento del mutuo alla francese è caratterizzato dal pagamento degli interessi, mentre mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare di questi interessi diminuisce in concomitanza con l’aumento della quota di capitale.  L’effetto della variabilità dei tassi di interessi si avverte maggiormente nel primo periodo del piano di ammortamento, successivamente tende ad influire sempre meno sulla composizione della rata. La peculiarità del piano di ammortamento alla francese consente in caso di eventuali rialzi dei tassi, soprattutto nelle rate finali del rimborso, un impatto di poco rilievo  perché ormai il debito residuo è costituito pressoché tutto da capitale e la variazione sulla parte variabile degli interessi ha un impatto finanziario di poco peso. Dunque il piano di ammortamento alla francese rende le estinzioni anticipate dei mutui nel corso dei primi anni di ammortamento poco convenienti poiché nei primi anni dell’ammortamento si corrisponde una quota di interessi di gran lunga superiore rispetto alla quota capitale, con la logica conseguenza che il capitale da restituire al momento dell’estinzione anticipata sarà sempre consistente.

Il piano di ammortamento all’italiana

Il piano di ammortamento all’italiana è caratterizzato da rate composte da una quota capitale costante con la conseguenza che, con il trascorrere degli anni, l’importo della rata decresce. Il calcolo degli interessi maturati alla scadenza di ogni rata avviene moltiplicando l’ultimo debito residuo per il tasso di periodo. L’ammortamento all’italiana prevede rate decrescenti composte da quote capitali costanti e quote interessi decrescenti. Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo:

a) Quota capitale = capitale iniziale / numero di rate.
b)Capitale residuo = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale
c) Quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo)

Rata = quota interessi + quota capitale

Rispetto al piano di ammortamento alla francese questa formula consente di risparmiare sul totale interessi a causa del più rapido rimborso del capitale. Infatti, fermo restando che gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo, il piano di ammortamento all’italiana presenta un capitale residuo sempre più contenuto rispetto a quello francese. Dunque gli interessi saranno calcolati sempre su un valore più contenuto, determinando un totale interessi ridotto. Si tratta di un piano di ammortamento a rata costante con pagamento di interessi anticipato. Nello specifico la quota interessi deve essere attualizzata all’inizio del periodo a cui si riferisce (mese, trimestre o semestre). Nell’ammortamento francese invece, la quota interessi di periodo viene calcolata in via posticipata. La prima rata è costituita da soli interessi e viene pagata anticipatamente rispetto all’inizio dell’ammortamento. L’ultima rata invece sarà composta dalla sola quota capitale (che coincide con l’importo della rata costante).

Altri piani di ammortamento tipici del finanziamento industriale

Dal piano di ammortamento alla francese e all’ italiana si distinguono poi altre metodologie di rimborso particolari che sono più utilizzate nell’ambito dei finanziamenti erogati alle imprese per investimenti industriali o ristrutturazioni finanziarie del debito. Tra i più diffusi ci sono, ad esempio, “all’americana” costruito in modo ibrido poiché la rata che virtualmente viene identificata con il rimborso periodico di fatto è costituita da una parte come rimborso effettivo dei finanziamento erogato dalla banca e dall’altra come pagamento di un piano finanziario di accumulo (collegato ad un prodotto finanziario di investimento) che nel lungo periodo andrà a generare interessi che andranno a beneficio della Banca. Infine abbiamo il piano di ammortamento a rate costanti computate sul calcolo complessivo del capitale e degli interessi le quali possono essere pagate in via anticipata (esempio 1 giorno di ogni mese) o in via posticipata (esempio 31 esimo giorno di ogni mese ).